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Adesione Soci SIS (fwd)



Invio per conto del Prof. Marco marchi il seguente avviso
Gianfranco Galmacci

Forwarded message:
> From marchi@ds.unifi.it Mon May 31 11:50:40 1999
> Message-Id: <3.0.3.32.19970101030204.006b68a0@ds.unifi.it>
> X-Sender: marchi@ds.unifi.it
> X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.3 (32)
> Date: Wed, 01 Jan 1997 03:02:04 +0100
> To: glm@stat.unipg.it
> From: Marco Marchi <marchi@ds.unifi.it>
> Subject: Adesione Soci SIS 
> Mime-Version: 1.0
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Content-Transfer-Encoding: 8bit
> X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by gauss.stat.unipg.it id LAA34618
> 
> 	Facendo seguito all'Editoriale del Presidente S.I.S. nel numero di
> Febbraio di SIS Informazioni si propone ai Soci individuali e soprattutto
> ai Soci Enti (nella fattispecie Dipartimenti dell'area statistica) di
> aderire ad una iniziativa di pressione sul Governo per una versione del
> Decreto Legislativo su Riservatezza e Ricerca Scientifica che recepisca le
> seguenti indicazioni: (riprese da una Nota di Ugo Trivellato)
> 
> 
> "In questi giorni viene messo a punto un Decreto legislativo (integrativo
> della Legge 31/12/96 n° 675) che deve essere approvato entro il 31/7/99
> data di scadenza della delega. Il rapporto fra Riservatezza e Ricerca
> scientifica avrebbe dovuto fondarsi  sulla Raccomandazione R(97) 18 del
> Consiglio d'Europa mentre invece nella attuale stesura del Decreto risulta
> escluso il principio fondamentale espresso dalla Raccomandazione stessa e
> cioè il riconoscimento della funzione sociale della statistica e della
> ricerca scientifica.
> > credito di riservatezza e a dettare una specifica disciplina per il
> trattamento di basi di dati individuali, quando necessario personali, a
> fini di statistica e di ricerca. Ed è da tale premessa che discendono le
> implicazioni coerentemente sviluppate dalla Raccomandazione e,
> nell'insieme, negate nello schema di decreto legislativo. 
> > debba essere largamente comune per l'insieme delle attività di statistica e
> di ricerca scientifica, senza artificiose e dannose distinzioni fra le une
> e le altre e fra statistica 'pubblica' e statistica 'privata'.
> (Naturalmente, ciò non preclude che, nel quadro di una disciplina comune vi
> possano poi essere ulteriori, specifiche norme per la statistica
> 'pubblica'. Ma questa è cosa affatto diversa dalla strada che sta per
> imboccare il legislatore italiano.)
> > individuo 'identificabile' data dalla Raccomandazione, specificazione che
> fa riferimento ai mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati per
> l'identificazione: "una persona non è considerata identificabile se
> l'identificazione richiede tempo e lavoro sproporzionati". 
> > trattamento dei dati personali a fini di ricerca  e ai modi per tutelarne
> la riservatezza, sulle quali la Raccomandazione dà invece importanti
> indicazioni di merito. 
> > tramite l'elaborazione di codici di condotta, viene a mutare radicalmente
> di significato. Nella Raccomandazione essa si colloca a valle di un insieme
> organico di princìpi e di disposizioni sul  trattamento per fini di
> statistica e di ricerca, e ha lo scopo di fornire risposte a problemi
> segnati dallo spessore delle dimensioni tecniche e da una loro apprezzabile
> differenziazione in diversi ambiti scientifico-professionali. Nello schema
> di decreto legislativo non vi è nulla di tutto questo, e l'elaborazione dei
> codici è lasciata alla contrattazione (a dir poco in condizioni di forte
> 'asimmetria') fra il Garante e le associazioni.
> > privilegiare forme snelle di autorizzazione-tipo per tipologie di ricerca e
> la capacità di reprimere abusi, mantiene  appesantimenti burocratici e
> misure di carattere censorio (per il trattamento di 'dati sensibili', anche
> a fini di ricerca, vale il principio del silenzio-divieto: la mancata
> autorizzazione del Garante entro 30 giorni equivale a rigetto)."  
> 
> 
> NB. Le adesioni vanno inviate a:
> Dr. Alessandro Silj, Segretario CSS
> E-mail: cssroma@rmnet.it
> Tel. 06/854-0564; fax 06/841-7110
> 
> 
> 
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