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CIRDIS STATUTE


Art. 1 - Scopi del Centro

Il Centro si propone di:
» promuovere, sostenere e coordinare ricerche sulla didattica delle discipline statistiche nell'ambito dell'insegnamento pre-universitario ed universitario;
» raccogliere e favorire lo scambio di informazioni e di materiale fra gli Enti che svolgono attività di ricerca relativamente alla didattica delle discipline statistiche;
» stimolare iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare;
» cooperare con le istituzioni competenti alle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado, nonché alle iniziative relative alla definizione di programmi e di metodologie d'insegnamento, relativamente alle discipline statistiche;
» promuovere e sperimentare l'utilizzazione di strumenti didattici idonei al raggiungimento degli scopi del Centro.

Art. 2 - Sede, Composizione e Funzionamento del Centro

Il Centro ha la sua Sede amministrativa e contabile presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Perugia. 
Possono far parte del Centro docenti e ricercatori delle Università convenzionate e di altre Università, i quali operino in settori inerenti alle finalità del Centro stesso. 
Le domande di ammissione al Centro, corredate del parere del Consiglio di Istituto o di Dipartimento di appartenenza, saranno sottoposte all'approvazione degli Organi scientifici del Centro stesso, come indicato ai successivi articoli.
Il Centro potrà giovarsi della collaborazione di ricercatori e di eventuale altro personale esterno distaccato al Centro stesso. Le attività scientifiche del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università convenzionate in base ai piani elaborati dal Consiglio Scientifico.

Art. 3 - Organi del Centro


Sono Organi del Centro:
» l'Assemblea dei Membri;
» il Consiglio Scientifico;
» il Direttore.

Art. 4 - Assemblea dei Membri

È composta dai soggetti di cui all'Art. 2 secondo comma, del presente Statuto.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno e delibera a maggioranza semplice, in presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, detratti gli assenti giustificati. Inoltre, potrà essere convocata in qualsiasi momento dal Direttore su richiesta scritta di almeno un quinto degli aventi diritto al voto.
L'assemblea approva il regolamento interno del Centro e lo modifica su motivata proposta; approva le linee di ricerca nonché i piani preventivi e consuntivi di utilizzazione delle risorse.

Art. 5 - Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto da nove membri, di cui almeno uno per ogni Sede convenzionata, eletti dall'Assemblea con le modalità di cui all'Art. 99 del D.P.R. n. 382 del 11-7-1980.
Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni ed elegge tra i propri componenti il Direttore.
Esso viene convocato dal Direttore almeno tre volte l'anno e comunque ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno cinque componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito in presenza di almeno cinque membri.

Il Consiglio Scientifico:
» approva la relazione annuale del Direttore da sottoporre all'Assemblea;
» propone le linee di ricerca da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, approva i singoli progetti, formula i piani di utilizzazione delle risorse e dispone l'utilizzazione dei fondi;
» promuove l'acquisizione e delibera sull'utilizzo di strutture e del personale distaccato al Centro;
» avanza le proposte di richiesta di finanziamento ai Ministeri competenti ed agli Enti o Fondazioni pubbliche o private come al successivo Art. 7;
» approva le domande di ammissione al Centro.

Art. 6 - Il Direttore

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
» rappresenta legalmente il Centro;
» convoca e presiede il Consiglio Scientifico e l'Assemblea dei Membri;
» sottopone al Consiglio Scientifico, per l'esame e l'approvazione, i progetti di ricerca ed i relativi piani di utilizzazione delle risorse;
» predispone la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro;
» sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.

Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico tra i docenti di ruolo del Consiglio stesso ed è nominato dal Rettore della Sede amministrativa; qualora la nomina riguardi un docente appartenente ad altra Università, questa potrà essere effettuata previo nulla osta del Rettore dell'Università di appartenenza del docente stesso. Dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due volte consecutive.
Il Direttore nomina un Vice Direttore e un segretario tra i membri del Consiglio.

Art. 7 - Finanziamenti

Il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire:
» dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla quota del bilancio per la ricerca universitaria riservata a progetti di rilevante interesse nazionale (40%) o mediante appositi stanziamenti;
» dal Ministero della Pubblica Istruzione, dalle Regioni e da altri Enti pubblici o privati anche al di fuori dell'ambito nazionale;
» da fondi di ricerca messi a disposizione da singoli componenti del centro di cui abbiano la piena disponibilità;
» dal C.N.R. Il Centro potrà inoltre promuovere con gli Enti menzionati convenzioni su progetti di interesse comune.

Art. 8 - Norme Finali

Eventuali modifiche di Statuto possono essere proposte dall'Assemblea con il voto favorevole della metà più uno dei suoi Membri.
L'ammissione al Centro di nuove sedi universitarie è deliberata dall'Assemblea con la stessa maggioranza. Tale ammissione sarà formalizzata mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

NORME TRANSITORIE

La fondazione del Centro e il suo funzionamento nella fase iniziale sono affidati al Consiglio Scientifico che, in prima applicazione, è costituito da due rappresentanti per ogni Sede convenzionata indicati dagli afferenti al Centro della Sede medesima. Nella sua prima seduta l'Assemblea procederà all'elezione del Consiglio Scientifico, secondo il disposto dall'Art. 5.
Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione fanno parte del CI.R.DI.S. i docenti ed i ricercatori specificati nell'allegato elenco dei Membri del CI.R.DI.S..

Perugia, il 25 Febbraio 1991

Modifica all'articolo 4: 28 Gennaio 1994

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