[Forum SIS] Documento CUN - Criteri da adottare per la predisposizione dell'Anagrafe per la valutazione dei Ricercatori

Sergio Brasini sergio.brasini a unibo.it
Mar 23 Mar 2010 16:20:28 CET


Cari colleghi,

il CUN nel corso dell’adunanza del 24 febbraio 2010 ha approvato un documento di proposta per la individuazione dei criteri da adottare per la predisposizione della Anagrafe per la valutazione dei Ricercatori. 
Riproduco il testo integrale in calce a questo messaggio, segnalando alla vostra attenzione in particolare il punto 4). 

Colgo l’occasione per ricordare a tutti che giovedì 25 marzo si terrà a Bologna la Giornata di Studio sul tema “La valutazione della ricerca nelle Scienze Statistiche”, organizzata congiuntamente dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Statistica, dal Dipartimento e dalla Facoltà di Scienze Statistiche. 
Confido molto nella vostra presenza, data la estrema rilevanza del tema che affronta un aspetto sempre più cruciale per la nostra attività. 

Giovedì saranno presentati ufficialmente i risultati delle due indagini SIS sulla percezione delle riviste di maggior prestigio e maggior uso e sulla valutazione delle attività scientifiche di un ricercatore nell’area statistica. 
Non intendo tornare in questa sede sulle numerose osservazioni che ho già espresso nei mesi scorsi, assieme ad alcuni colleghi della sede bolognese, a proposito delle modalità di svolgimento dell’indagine on-line sulle preferenze dei Soci ordinari in materia di editoria scientifica. Continuo a credere che il fine dichiarato della rilevazione non fosse quello di produrre una classificazione delle riviste, anche perché nella presentazione dell’indagine non si faceva alcun cenno a questa eventualità. Auspico che la Giornata di Studio ci consenta di discutere anche di questi aspetti, in vista di una possibile riprogettazione dell’iniziativa su nuove basi. 

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti

Sergio Brasini


OGGETTO: Criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni, ai sensi dell’art. 3-ter,
comma 2, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n.1.

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto l’art. 3-ter, commi 1, 2 e 4, del d.l. 10.11. 2008 n. 180, convertito dalla L. 9,1,2009 n.1.
Visti i pareri espressi dal C.U.N. nelle sedute del 5 novembre 2009 e del 19 novembre 2009.
Viste le Linee Guida del C.I.V.R. per la valutazione della ricerca, sulle quali il C.U.N. ha espresso
parere favorevole nella riunione del 27 gennaio 2010.
Il C.U.N. , ai fini del summenzionato art. 3-ter commi 1,2,4 del d.l. 180/2008, formula la seguente
PROPOSTA.

1) Sono da considerarsi pubblicazioni scientifiche:
a) gli articoli a firma singola o plurima pubblicati su riviste scientifiche (rispondenti ai requisiti di legge per le pubblicazioni periodiche), identificate dal possesso di un codice ISSN e dall’esistenza di una procedura di revisione degli articoli sottomessi per la pubblicazione che subordini l’accettazione al parere favorevole di almeno due esperti terzi e possibilmente anonimi o comunque al giudizio di un Comitato Scientifico (o organismo equivalente) che offra garanzie di autorevolezza e di terzietà;
b) le monografie di ricerca, identificate dal possesso di un codice ISBN e dal superamento di una procedura di accettazione per la pubblicazione basata sull’esistenza di un Comitato Scientifico o di una Direzione Scientifica (della Casa Editrice o della Collana in cui la monografia è pubblicata) e su meccanismi di revisione che offrano garanzie di terzietà;
c) gli articoli di ricerca pubblicati in volumi collettivi per i quali si siano applicate le stesse procedure di accettazione definite per le monografie o in Atti di Congressi (incluse le relative curatele quando di natura non puramente redazionale) per i quali si siano applicate le procedure di accettazione definite per gli articoli su rivista;
d) i prodotti quali brevetti, composizioni, disegni, design, performance, esposizioni, mostre, manufatti, prototipi, opere d’arte e loro progetti, cartografia, banche dati, software e quant’altro sia riconducibile ad attività di ricerca, purché corredato da pubblicazioni (anche non curate dall’autore del prodotto) e/o documentazione atta a consentirne la valutazione.
2) Le pubblicazioni in forma elettronica, purché conformi alla normativa vigente in materia e soddisfacenti i criteri di scientificità di cui al punto 1), sono da considerarsi alla stessa stregua delle pubblicazioni a stampa.
3) L’accertamento dell’esistenza di pubblicazioni scientifiche nel periodo di riferimento spetta, ai sensi dell’art. 3-ter comma 1 del succitato d.l. 180/2008, all’Autorità Accademica competente, che potrà servirsi dell’ausilio del Nucleo di Valutazione di Ateneo al fine di identificare il soddisfacimento dei criteri di scientificità di cui al punto 1). Spetta all'Autorità competente anche la valutazione delle eventuali differenze tra la data di accettazione e quella di pubblicazione.
4) Al fine di agevolare le attività di accertamento di cui al punto 3), il C.U.N. potrà predisporre, con l’ausilio delle associazioni scientifiche e delle comunità di ricerca di riferimento, elenchi di riviste di riconosciuto carattere scientifico, soggetti ad aggiornamento periodico, possibilmente annuale.
5) Dovrà essere previsto un periodo transitorio, di durata biennale, sufficiente a consentire alle comunità di ricerca e alle case editrici di adeguarsi pienamente ai criteri indicati. In tale periodo la valutazione di scientificità da parte dell'Autorità Accademica potrà basarsi sugli elenchi di cui al punto 4) e sulle prassi di valutazione già in atto nelle rispettive istituzioni.




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